Condizioni generali di contratto
I. Generalità
Eventuali Condizioni generali di contratto del cliente, diverse dalle nostre Condizioni di vendita e di consegna, sono prive di validità, a meno che non vengano convalidate esplicitamente dalla nostra azienda in forma scritta. Nel caso in cui le Condizioni generali di contratto risultino in contraddizione tra loro, vale il par. 306 comma 2 del Codice Civile Tedesco (BGB).
II. Offerta
Le offerte contenute nei nostri prospetti sono né impegnative né vincolanti. Esse non costituiscono un’offerta ai sensi del par. 145 BGB. Le singole offerte inviate al cliente sono anch’esse senza impegno; le conferme d’ordine costituiscono le offerte per il cliente, che costituiscono parte del contratto nella misura in cui la nostra azienda ne confermi l’accettazione. I calcoli tecnici inoltrati al cliente e gli impianti richiesti dallo stesso corrispondono ai dati che il cliente ci ha fatto pervenire a tale scopo. Pertanto, la verifica delle misure, dei pesi, della quantità e dei dati tecnici è di responsabilità del cliente. I tempi di consegna da noi indicati sono non vincolanti. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore sui preventivi, sulle configurazioni e sui calcoli tecnici. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi.
III. Ordini
Gli ordini si intendono accettati solo quando vengono da noi confermati per iscritto, o evasi entro un termine idoneo. Oltre all’ordine scritto e all’accettazione dello stesso, non sussistono ulteriori accordi. In particolare, non viene fornita alcuna garanzia ulteriore rispetto a quanto contenuto nel contratto, redatto in forma scritta. Il venditore è autorizzato a richiedere all’acquirente, anche dopo la firma del contratto, garanzie idonee – ad esempio sotto forma di garanzia bancaria assoluta priva di scadenza – e può far dipendere l’esecuzione del contratto dalla presentazione di tale garanzia. Il venditore è autorizzato a risolvere il contratto qualora l’acquirente, nonostante un’ulteriore richiesta e la determinazione di una nuova scadenza da parte del venditore, non provveda alla presentazione della garanzia richiesta entro un termine idoneo.
IV. Prezzi
I prezzi si intendono al netto dei costi di trasporto e imballaggio. I prezzi forniti non sono impegnativi. La fatturazione avviene con il prezzo in vigore il giorno della spedizione. Eventuali supplementi dei nostri fornitori vengono trasferiti al cliente. Se i materiali vengono commercializzati in base ai prezzi di borsa, il prezzo in vigore è quello del giorno della consegna. Eventuali errori di calcolo all’interno delle fatture possono essere corretti successivamente. In caso di valore netto della merce inferiore a Euro 50,00, viene addebitato un supplemento per piccole quantità pari a Euro 15,00; il cliente ha comunque la facoltà di dimostrare che i costi relativi al raggruppamento della merce e all’emissione della fattura sono inferiori. Le messe in esercizio, i trasporti speciali o eventuali ulteriori consegne e prestazioni vengono fatturati separatamente.
V. Condizioni di pagamento
Qualora non sia stata concordata alcuna altra modalità di pagamento, l’importo della fattura deve essere saldato entro 30 giorni dalla data di emissione, senza alcuna detrazione. Le fatture relative ai fluidi per trasferimento di calore e alle salamoie di raffreddamento, ai noleggi, ai costi di trasporto e al calcolo degli interessi devono essere saldate entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura. I lavori di riparazione si intendono collaudati ai sensi del par. 640 BGB qualora il cliente non comunichi la mancata accettazione della prestazione di lavoro entro la giornata successiva alla riparazione. Le fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti devono essere saldate entro 10 giorni dal collaudo. L’accettazione di una cambiale propria o del cliente richiede un accordo separato. Le spese della cambiale e quelle di sconto, immediatamente dovute, sono a carico del cliente. Il venditore si riserva di consegnare la merce solo in contrassegno. In caso di ritardi nel pagamento, a partire dal 31° giorno dalla data della fattura, verranno addebitate spese di sollecito e interessi di mora nella misura prevista dalla legge, qualora e nella misura in cui il venditore non abbia subito danni maggiori a causa del ritardo. In questo caso, quest’ultimo ha la facoltà di far valere il danno da interessi effettivamente subito. Le fatture di sconto sono immediatamente esigibili. In caso di eventuali domande riconvenzionali, il cliente non è autorizzato a rifiutare pagamenti o a far valere un vincolo nel caso in cui i diritti cui il cliente fa riferimento siano oggetto di controversia o non siano accertati a livello giuridico. Tutti i nostri crediti, indipendentemente dalla durata delle cambiali accettate, diventano esigibili quando l’acquirente non rispetta gli obblighi di pagamento o qualora emergano circostanze che pregiudichino il merito creditizio dell’acquirente. In questo caso, il venditore è autorizzato a rifiutare la cessione a terzi dei beni inviati nell’ambito della propria riserva di proprietà e/o a pretenderne la restituzione a spese dell’acquirente, senza che a quest’ultimo spetti alcun diritto di vincolo. Il venditore è inoltre autorizzato a revocare la delega all’incasso dei crediti da cessioni a terzi, fatto salvo il diritto del venditore alla risoluzione del contratto.
VI. Consegna e spedizione
Le consegne avvengono in porto assegnato e a rischio dell’acquirente.
Regolamento per la consegna e la spedizione di impianti speciali e unità compatte:
i termini confermati sono da intendere come termini di uscita, franco fabbrica. È consentita una consegna totale o parziale anticipata, in quantità ragionevoli. In caso di forza maggiore o di altri eventi non superabili con sforzi ragionevoli, non modificabili da parte nostra e che rendono la consegna molto più difficoltosa, come p. es. difetti di funzionamento, ritardi nei trasporti, richieste di modifica da parte del cliente, scioperi, messe a disposizione parallele del cliente non pervenute, serrate, consegna errata o ritardata da parte dei nostri fornitori, i termini e le scadenze di consegna vengono prorogati per la durata dell’impedimento più un tempo di avviamento idoneo. Tali circostanze vengono da noi comunicate all’ordinante entro 3 giorni dalla rilevazione. Robert Schiessl GmbH non coordina le operazioni di carico o di trasferimento alla destinazione. I mezzi di carico idonei (carrelli elevatori, gru, piattaforme di sollevamento) devono essere organizzati dal cliente. Se la merce viene inviata su richiesta dell’ordinante, il rischio dovuto a eventuali casi fortuiti e al deperimento della merce viene trasferito all’ordinante al momento del trasferimento all’addetto alla spedizione o, al più tardi, all’uscita dal nostro stabilimento o magazzino, indipendentemente dal fatto che l’invio al luogo di adempimento abbia luogo e da chi sostiene i costi di trasporto. Nel caso in cui la merce sia pronta per la spedizione e l’invio venga posticipato per motivi che esulano dalla nostra responsabilità, il rischio viene trasferito all’ordinante all’arrivo della notifica di pronta consegna. In caso di ritardo nell’accettazione, l’ordinante è tenuto al pagamento delle spese di magazzino. Il costo dello stoccaggio temporaneo è di € 4,00/m² di superficie di magazzino al giorno e viene addebitato a partire dal decimo giorno di ritardo.
Regolamento per la messa a disposizione parallela di impianti speciali e per l’assemblaggio di unità compatte:
nel caso di messa a disposizione parallela del cliente, non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’eventuale deperimento della merce. Tutti i documenti necessari devono essere presentati immediatamente a Robert Schiessl GmbH. Le messe a disposizione parallele devono essere disponibili entro il termine stabilito presso Robert Schiessl GmbH o presso la sede produttiva concordata. Ciò avviene esclusivamente a cura del cliente, che ha la responsabilità in merito. Qualora gli elementi messi a disposizione non dovessero essere disponibili entro il termine desiderato, ci riserviamo di fornire impianti non finiti. Nel caso in cui elementi messi a disposizione oltre i termini stabiliti causino ritardi nel processo produttivo, ci riserviamo di fatturare i relativi costi aggiuntivi.
VII. Cessione di contenitori
I flaconi in acciaio, i contenitori in ferro e similari vengono generalmente messi a disposizione del cliente gratuitamente per i primi 120 giorni, ad eccezione delle bombole riciclabili. Tuttavia, i costi per la cessione dei contenitori vengono calcolati come segue:
- per i flaconi di refrigerante, a partire dal 121° giorno, Euro 0,25 al giorno per flacone
- per i contenitori a noleggio di grandi dimensioni, a partire dal 61° giorno, Euro 15,00 al giorno per contenitore
Il giorno in cui i contenitori vengono messi a disposizione del cliente deve essere conteggiato; gli importi riportati vengono addebitati per ogni giorno trascorso a partire dalla scadenza del periodo gratuito. Il cliente conferma con la propria firma sulla bolla di consegna di aver ricevuto contenitori privi di qualunque danno. È responsabile degli eventuali danni subiti dai contenitori nel periodo in cui sono in suo possesso. I contenitori devono essere rispediti dal cliente in porto franco. I costi relativi alla cessione in uso devono essere corrisposti entro 10 giorni dalla data della fattura. I contenitori e gli altri imballaggi sono a disposizione del cliente solo per il trasporto della merce e solo per il tempo necessario a tale scopo, oltre che per il prelievo del contenuto. È vietato ogni altro utilizzo. In questo caso, il cliente è da considerarsi come parte contrattuale anche se la consegna dei contenitori avviene presso un soggetto terzo designato dal cliente.
VIII. Responsabilità relativa ai vizi
Il termine di prescrizione per le prestazioni di garanzia contro eventuali vizi è regolato dalle norme del Codice Civile Tedesco – BGB. In caso di adempimento successivo, il termine di prescrizione non viene prorogato. Eventuali riserve relative a una consegna incompleta o errata, o reclami per vizi evidenti, devono essere inviati immediatamente per iscritto al relativo punto vendita. I vizi non segnalati al venditore entro 7 giorni dalla ricezione, o entro 7 giorni dalla scoperta di difetti non evidenti, vengono considerati come accettati e non consentono più di far valere diritti di garanzia relativa ai vizi. L’acquirente ha la responsabilità di verificare la presenza di eventuali vizi su tutti i pezzi forniti. Su richiesta del venditore, la merce contestata deve essere restituita al venditore stesso o presso lo stabilimento del produttore a spese dell’acquirente. Il venditore si riserva il diritto di riparare, o far riparare, i vizi fatti valere in modo legittimo. Nel caso in cui il venditore decida di effettuare un adempimento successivo, all’acquirente vengono rimborsati i costi di trasporto, a meno che il rimborso delle spese non risulti escluso e/o limitato ai sensi del par. 439 III BGB. L’acquirente concede al venditore il diritto all’eliminazione dei vizi per due volte per ciascun vizio. Il venditore si riserva inoltre il diritto a soddisfare eventuali diritti di garanzia relativa ai vizi fatti valere in modo legittimo attraverso una fornitura sostitutiva. Fino al momento della decisione dell’azienda rispetto alla fondatezza del reclamo e alla decisione del venditore sulla modalità con cui soddisfare i diritti di garanzia da vizi, il venditore consegna, su richiesta dell’acquirente, merce sostitutiva, addebitando a quest’ultimo il valore della fornitura sostitutiva. L’importo conteggiato viene riaccreditato se il reclamo relativo ai vizi si rivela fondato, o se decide che i diritti di garanzia da vizi vengono soddisfatti tramite la fornitura sostitutiva. Eventuali risarcimenti per spese sostenute ai sensi del par. 439 III BGB spettano all’acquirente solo qualora il venditore decida di fare eliminare il vizio dall’acquirente. Qualora, a seguito di una restituzione di merci avvenuta a motivo del reclamo, emerga che i reclami presentati siano infondati, il venditore è autorizzato ad addebitare un compenso adeguato per la verifica della merce. Se la restituzione della merce contestata non è possibile, l’acquirente può pretendere dal venditore i costi dell’adempimento successivo eseguito o richiesto da quest’ultimo solo se e nella misura in cui il venditore acconsente a tale misura e qualora il quadro dei costi autorizzato dal venditore non venga superato.
Regolamento aggiuntivo – Garanzia di impianti speciali e impianti compatti:
non forniamo alcuna garanzia sul materiale fornito dal cliente o acquisito in base alla specifica da egli indicata, nonché per le costruzioni predefinite del cliente. Eventuali riparazioni effettuate dal cliente o da terzi causano la perdita di tutti i diritti relativi ai vizi nei nostri confronti. Non ci assumiamo i costi di una riparazione effettuata dal cliente o da terzi senza nostra previa autorizzazione scritta. Ciò non vale nei casi urgenti e, in particolare, casi non procrastinabili in cui la sicurezza di funzionamento è a rischio, o per la prevenzione di danni di ingente entità. In questi casi, la nostra azienda deve essere avvertita immediatamente e al solo scopo del risarcimento dei costi necessari. Non forniamo alcuna garanzia e non ci assumiamo alcuna responsabilità, in particolare, per eventuali danni in caso di utilizzo non idoneo o non conforme alla destinazione d’uso, di errori nel montaggio o nella messa in funzione da parte del cliente o di terzi, della normale usura, di una manipolazione impropria o negligente, di una manutenzione scorretta, di una sollecitazione eccessiva, di uno stoccaggio e un trasporto non idoneo, di materiali inadeguati, di lavori imperfetti e di impatti dovuti ad agenti chimici, vizi elettrotecnici/elettronici o elettrici. Inoltre, non forniamo alcuna garanzia né ci assumiamo alcuna responsabilità, in particolare, per le seguenti misure e azioni del cliente e di terzi e per le loro conseguenze: interventi di riparazione impropri, modifica dell’oggetto della fornitura senza la nostra previa approvazione, applicazione e inserimento di componenti. in particolare parti di ricambio, non forniti da noi o non espressamente omologati per l’installazione, nonché il mancato rispetto delle istruzioni di uso e funzionamento. In caso di sussistenza di diritti, innanzitutto forniamo garanzia per i vizi della merce attraverso la riparazione o la fornitura sostitutiva, a nostra scelta. Nel caso in cui l’adempimento successivo non abbia esito positivo, il cliente, in genere, può pretendere la diminuzione del compenso o l’annullamento del contratto. Tuttavia, in caso di difetto di conformità di lieve entità, in particolare per i vizi di lieve entità, il cliente non ha alcun diritto di recesso. Qualora il cliente, a seguito dell’esito negativo dell’adempimento successivo, scelga di risolvere il contratto a causa di un vizio giuridico o materiale, egli non ha oltre ciò diritto ad alcun risarcimento danni derivante dai vizi della cosa. Nel caso in cui il cliente, dopo un adempimento successivo dall’esito negativo, scelga il risarcimento danni, la merce rimane presso il cliente. Il risarcimento danni è limitato alla differenza tra il prezzo di acquisto e il bene difettoso. Ciò non si applica qualora provocassimo un inadempimento contrattuale doloso. Per la riparazione autorizzata dei vizi indicati dal cliente o da terzi nell’ambito della garanzia, accettiamo un addebito massimo di € 45,00/ora per il personale specializzato, indipendentemente dai supplementi domenicali, per i giorni festivi o per ulteriori ostacoli. I tempi e i costi di percorrenza devono essere indicati separatamente e devono essere coordinati conformemente ai costi/al vizio, in base a criteri economici ed ecologici. Le trasferte verso i beni affetti da vizio devono essere approvate qualora la distanza superi 200 km. Ci riserviamo di effettuare regolarizzazioni delle fatture se i costi di trasferta e di viaggio verso il bene difettoso risultano sproporzionati. Vengono applicate le disposizioni di legge relative ai rimborsi chilometrici. Le relazioni dei lavori e delle attività devono pervenirci in forma scritta entro breve tempo. I componenti di prezzo elevato, sostituiti o ricondizionati, vengono ripristinati dalla nostra azienda come sostituzione e non devono esserci addebitati. Lo stesso vale per i mezzi ausiliari, di esercizio, i lubrificanti e i refrigeranti.
IX. Responsabilità generale
Sono escluse le richieste di risarcimento di ogni genere nei confronti del venditore o dei suoi agenti, in particolare per violazione di obblighi contrattuali secondari, culpa in contrahendo o illeciti – fatto salvo il caso in cui il venditore o i propri agenti agiscano in modo doloso o gravemente colposo. Ciò non è applicabile nel caso in cui il danno sia costituito da lesioni mortali, fisiche o da pregiudizio alla salute. Se l’acquirente è un’azienda, si declina ogni responsabilità anche in caso di dolo da parte di semplici agenti, a meno che non sussista una violazione di obblighi contrattuali materiali. La responsabilità è comunque limitata all’ammontare dell’assicurazione rischi del venditore, ma non può comunque superare il valore della fornitura, nella misura consentita dalla legge. Qualora il venditore abbia diritto al risarcimento danni nei confronti dei propri fornitori, ad esempio in base alla normativa sulla responsabilità per i prodotti, il venditore è autorizzato a cedere tali diritti all’acquirente. L’acquirente deve innanzitutto intraprendere ogni azione extragiudiziale ragionevole per far valere i diritti ceduti. Solo in caso di esito negativo è possibile, in questo caso, far valere richieste di risarcimento danni nei confronti del venditore, a patto che non siano escluse a livello contrattuale. Non è possibile far valere richieste di risarcimento danni per ritardi nella consegna di cui il venditore non sia responsabile. Le società terze e i loro dipendenti non sono agenti del venditore.
X. Resi
Qualora il venditore acconsenta al reso della merce e al rimborso dei prezzi di acquisto già versati, indipendentemente dai diritti relativi ai vizi della merce e di recesso, l’elaborazione di tale scambio è possibile solo se l’acquirente comunica al venditore i dati di riferimento completi (numero di bolla di consegna e di fattura). I resi devono essere inviati in porto franco alla sede indicata dal venditore. Il venditore è autorizzato a revocare l’approvazione del reso se la merce o l’imballaggio originale (non l’imballaggio di trasporto) vengono danneggiati o non sono presenti. Viene esclusa a priori ogni possibilità di reso di componenti già installati, di dispositivi ordinati appositamente per il cliente e di articoli e refrigeranti non presenti in magazzino. Il cliente partecipa ai costi di elaborazione per la restituzione della merce per almeno Euro 15,00/ prodotto, o fino al 10% del valore della merce. L’acquirente ha la possibilità di dimostrare che i costi risultino inferiori.
XI. Riserva di proprietà
Il venditore si riserva la proprietà dei beni forniti fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti già maturati nei confronti dell’acquirente al momento della consegna. Ciò vale anche per l’incasso di assegni e cambiali relativi a tali crediti. Fanno eccezione i crediti relativi ai lavori di riparazione e manutenzione effettuati. L’elaborazione e la lavorazione della nostra merce sottoposta a riservato dominio avviene per conto del venditore e non dà luogo ad alcun obbligo per quest’ultimo. Se la merce sottoposta a riservato dominio fornita dal venditore viene lavorata, collegata o mescolata assieme a merce di proprietà altrui, il venditore ha il diritto di proprietà sulla cosa nuova o sulla quantità miscelata nella misura corrispondente al valore della merce sottoposta a riservato dominio in rapporto al valore della cosa nuova o della quantità miscelata al momento della lavorazione, del collegamento o della miscelazione. Nel caso in cui l’acquirente assuma la proprietà esclusiva della cosa nuova ope legis, tramite il collegamento o la miscelazione, le parti concordano sul fatto che l’acquirente trasferisce al venditore la comproprietà sulla cosa nuova in rapporto al valore della merce sottoposta a riservato dominio rispetto al valore della cosa nuova prodotta al momento del collegamento o della miscelazione e la custodisce gratuitamente per conto del venditore. Per fare in modo che la merce fornita dal venditore continui a essere riconoscibile dopo il collegamento o la miscelazione, l’acquirente si impegna a contrassegnare e a evidenziare tale merce in modo specifico nei propri calcoli e nelle proprie fatture. L’acquirente può cedere la merce fornita e i beni creati tramite lavorazione/elaborazione solo nell’ambito di transazioni commerciali ordinarie. Su richiesta del venditore, l’acquirente assicura la merce sottoposta a riservato dominio a proprie spese. È vietato per l’acquirente dare in pegno o cedere in garanzia la merce sottoposta a riservato dominio. I crediti relativi all’ulteriore alienazione della merce sottoposta a riservato dominio vengono ceduti al venditore all’atto della stipula del contratto, indipendentemente dal fatto che l’alienazione avvenga senza o dopo la lavorazione, il collegamento o la miscelazione con altre cose non appartenenti al venditore. Stipulando il contratto, il cliente accetta tale cessione. In caso di alienazione della merce sottoposta a riservato dominio dopo la lavorazione, il collegamento o la miscelazione con altri beni non appartenenti al venditore, si applica la cessione del credito per l’importo del valore della fattura relativa alla merce sottoposta a riservato dominio. Il cliente è autorizzato a riscuotere crediti solo nella misura e per tutto il tempo in cui provvede ai propri obblighi di pagamento nei confronti del venditore. In caso di ritardo o interruzione nei pagamenti, e in particolare in caso di presentazione di istanza di fallimento, l’acquirente ha l’obbligo di notificare la cessione ai propri clienti e di inviare al venditore una lista di tutti i crediti a lui ceduti. L’acquirente ha l’obbligo di notificare immediatamente al venditore l’accesso di soggetti terzi alla merce sottoposta a riservato dominio inviando la relativa documentazione, nonché una dichiarazione sotto giuramento a conferma della riserva di proprietà in essere nei confronti del venditore. In caso di ritardo nei pagamenti dell’acquirente, il venditore è autorizzato a richiedere la restituzione immediata della merce ancora invenduta senza far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto. L’acquirente deve stoccare la merce sottoposta a riservato dominio separandola dagli altri beni fino al momento della restituzione, contrassegnandola come di proprietà del venditore, astenendosi da qualsiasi utilizzo dei beni di proprietà del venditore e inviare al venditore un elenco di tutti i beni ancora sottoposti alla sua riserva di proprietà. L’acquirente ha l’obbligo di assicurare la merce contro furto e incendio. Con la stipula del contratto, tutti i diritti fatti valere nei confronti dell’assicuratore per la merce sottoposta a riservato dominio vengono ceduti al venditore. Stipulando il contratto, il venditore accetta tale cessione. Il venditore con riserva di proprietà, su richiesta dell’acquirente, si impegna a concedere la comproprietà/proprietà riservata e concessa a quest’ultimo in base alle condizioni precedenti, per un valore a scelta del venditore, in modo tale che il valore realizzabile in caso di garanzia superi del 20% i crediti da salvaguardare.
XII. Foro competente/luogo di adempimento
Le parti stabiliscono l’applicabilità del diritto tedesco, con l’esclusione delle misure dell’EGBGB sul Diritto internazionale privato, nonché la competenza dell’autorità giudiziaria tedesca. Per ogni eventuale controversia a seguito del rapporto contrattuale, il foro competente è il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera I (Landgericht München I) oppure il Tribunale di zona di Monaco di Baviera (Amtsgericht München) nel caso in cui il valore della controversia non raggiunga quello di competenza del Tribunale Regionale, nella misura consentita dalla legge. Il luogo di adempimento per entrambe le parti è Oberhaching, oppure il punto vendita specifico del venditore.
XIII. Clausola liberatoria
Nel caso in cui una delle condizioni precedenti dovesse essere nulla o divenire inefficace, la validità delle altre disposizioni rimane inalterata. Inoltre, la clausola nulla deve essere sostituita con una disposizione dal contenuto quanto più possibile simile.